Art. 64

1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività.

2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell’allegato alla direttiva 73/239/CEE.

4. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 64"