Art. 543 c.p. Codice Penale

Articolo 543. Diritto di querela. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66


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