Articolo 477. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 477 c.p. Codice Penale
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