Articolo 710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire ventimila a duecentomila.
Art. 710 c.p. Codice Penale
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