Art. 2651 c.c. Codice Civile

Articolo 2651 Trascrizione di sentenze. Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell’Articolo 2643.


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