Art. 629 bis c.p. Codice Penale

Articolo 629 bis. Altre attività estorsive. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall’articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 9, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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