Articolo 53. Sulla ricusazione decide il pretore se è ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.