Art. 53 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 53. Sulla ricusazione decide il pretore se è ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.


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