Articolo 380. Patrocinio o consulenza infedele. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.