Articolo 33. Condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) .
Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.
(1) Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.