Articolo 319 bis. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.