Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.