Articolo 654. Grida e manifestazioni sediziose. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’Articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a un anno.
Art. 654 c.p. Codice Penale
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