Articolo 441. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.
Art. 441 c.p. Codice Penale
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