Articolo 317 bis. Pene accessorie. La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.