Art. 317 bis c.p. Codice Penale

Articolo 317 bis. Pene accessorie. La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


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