Art. 31 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 31. 1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.


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