Art. 586 c.p. Codice Penale

Articolo 586. Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.


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