Art. 539 c.p. Codice Penale

Articolo 539. Età della persona offesa. Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


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