Articolo 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da lire due milioni a dodici milioni.
Art. 734 c.p. Codice Penale
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