Articolo 587. Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 587 c.p. Codice Penale
Art. 586 »
« Art. 588
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
