Art. 877 c.c. Codice Civile

Articolo 877. Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’Articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.


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