Articolo 877. Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’Articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.