Art. 2533 c.c. Codice Civile

Articolo 2533 Assemblee separate. Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l’atto costitutivo può stabilire che l’assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell’atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all’assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

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