Art. 2308 c.c. Codice Civile

Articolo 2308. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’Articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).


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