Art. 847 c.c. Codice Civile

Articolo 847. L’estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (Articolo 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].


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