Art. 1903 c.c. Codice Civile

Articolo 1903. Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorit giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).


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