Art. 2818 c.c. Codice Civile

Articolo 2818 Provvedimenti da cui deriva. Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).


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