Art. 2414 c.c. Codice Civile

Articolo 2414. L’assemblea (2365) che delibera l’emissione di obbligazioni con le garanzie previsto nell’Articolo 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime (2831).


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