Articolo 412. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411.
L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l’obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.