Art. 717 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 717. Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.


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