Art. 804 c.c. Codice Civile

Articolo 804. L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.


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