Articolo 1952. Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi pu opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.
In entrambi i casi fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.