Art. 760 c.c. Codice Civile

Articolo 760. Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267).

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.


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