Art. 1960 c.c. Codice Civile

Articolo 1960. L’anticresi il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinch il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al capitale (1194).


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