Articolo 761. La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L’azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Articolo 761. La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L’azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
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