Art. 73 c.c. Codice Civile

Articolo 73. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Si applica la disposizione del secondo comma dell’Articolo 71.


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