Art. 1444 c.c. Codice Civile

Articolo 1444. Il contratto annullabile pu essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilit, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.

Il contratto pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilit.

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non in condizione di concludere validamente il contratto (1423,1451).


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