Articolo 2034. Non ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ci che e stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).