Art. 524 c.c. Codice Civile

Articolo 524. Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).


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