Art. 1249 c.c. Codice Civile

Articolo 1249. Quando una persona ha verso un’altra pi debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’Articolo 1193.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1249"