Art. 98 c.c. Codice Civile

Articolo 98. L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).


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