Art. 488 c.c. Codice Civile

Articolo 488. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’Articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749 4° comma).


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