Articolo 1545. compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredit, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredit medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1545 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
