Articolo 294. E’ ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Articolo 294. E’ ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
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