Art. 124 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall’articolo 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall’articolo 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 12.


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