Art. 1941 c.c. Codice Civile

Articolo 1941. La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose.

Pu prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni pi onerose valida nei limiti dell’obbligazione principale.


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