Articolo 1941. La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose.
Pu prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni pi onerose valida nei limiti dell’obbligazione principale.