Art. 1478 c.c. Codice Civile

Articolo 1478. Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di propriet del venditore, questi obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la propriet dal titolare di essa (att. 171).


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