Art. 375 c.c. Codice Civile

Articolo 375. Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 375"