Art. 818 c.c. Codice Civile

Articolo 818. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477, 2811, 2912), se non è diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (*).

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2° comma, 863).

(*) Per ciò che concerne i parcheggi, ai sensi dell’Articolo 9, 5° comma, legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell’Articolo 9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.


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