Art. 2878 c.c. Codice Civile

Articolo 2878 Cause di estinzione. L’ipoteca si estingue (1232):

1) con la cancellazione dell’iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2878"