Art. 188

1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:

1) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

2) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

3) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

4) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può

convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


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