Art. 181 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 180.


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